venerdì 3 gennaio 2014

La cosa giudicata formale e sostanziale

 La cosa giudicata formale e sostanziale
Qual è la distinzione tra cosa giudicata formale e cosa giudicata sostanziale? La prima indica, semplicemente, la stabilità acquisita da una sentenza nel momento in cui essa non può più essere impugnata per via ordinaria.In altri termini si ha cosa giudicata formale quando la sentenza non è più contestabile in giudizio per cui le parti non possono chiedere più una decisione sulla loro controversia.
Secondo quanto dispone l'art. 324 del codice di procedura civile, "Si intende passata in giudicato la sentenza che non e' piu' soggetta ne' a regolamento di competenza, ne' ad appello, ne' a ricorso per cassazione, ne' a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395".
Se la sentenza passa in giudicato il suo effetto è quello di obbligare le parti a osservare quanto statuito dal giudice. Si verificano quindi gli effetti del giudicato sostanziale che sono quelli indicati dall'art. 2909 del codice civile: "L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa".
La cosa giudicata in senso sostanziale, dunque, è l’effetto di diritto sostanziale che produce la sentenza e che consiste nella determinazione dell'esistenza o inesistenza di un diritto delle parti.

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